Gratuito patrocinio 

Cos'è
Se hai bisogno di un avvocato ma non sei in grado di sostenerne i costi, puoi essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Con il patrocinio a spese dello Stato (detto anche "gratuito patrocinio") la parcella dell'avvocato viene pagata dallo Stato: a carico tuo non residua alcun costo.
Scegli tu a quale avvocato rivolgerti: dovrai semplicemente accertarti che il tuo avvocato di fiducia sia iscritto in un apposito elenco che lo abilita ad accettare incarichi in gratuito patrocinio.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto per ogni ambito della giurisdizione: potrai ottenere il beneficio per cause civili, penali, amministrative e tributarie.
Tra gli avvocati dello Studio Legale Azzari sono iscritti nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato: l'
avvocato Stefano Azzari sia per cause civili che penali oltre che per procedimenti avanti alla giurisdizione amministrativa e l'avvocato Marco Gobbato in materia civile.


Come funziona
Per ottenere il beneficio devi farne apposita richiesta dimostrando di avere alcuni requisiti. In particolare, ti verrà richiesto di documentare il reddito dichiarato nell'ultimo anno di imposta. Attenzione perché, salvo alcune eccezioni, il reddito di cui tenere conto è il tuo sommato a quello delle persone con te conviventi (come risultanti dallo stato di famiglia anagrafico).
Il limite di reddito per essere ammessi a beneficio è attualmente € 11.493,82 (per i procedimenti penali il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi).
Per le cause civili la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata, già prima dell'inizio della causa, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
Per i procedimenti penali l'istanza va inoltrata al giudice competente a seconda della fase del procedimento.
Se ritieni di avere i requisiti per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, scrivici a
gp@studiolegaleazzari.it: ti assisteremo nella compilazione della domanda di cui cureremo noi stessi il deposito.


Modulistica
Da questi link potete scaricare alcuni dei moduli da compilare per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia penale (Tribunale di Treviso);
  • istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato avanti al T.A.R. (T.A.R. Veneto).


FAQ

1. Cos'è?
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto previsto dall'art. 24 della Costituzione e dal DPR 30 maggio 2002 n. 115 (srtt. 76 e segg.) che riconosce al cittadino non abbiente la difesa nel processo civile (con esclusione delle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti), penale, amministrativo e tributario con la conseguenza che l'onorario dell'avvocato e dell'eventuale consulente di parte, viene corrisposto direttamente dallo Stato e le cause sono esenti da spese (contributo unificato, marche da bollo, diritti di copia ecc.).
2. Per quali cause può essere chiesto?
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
3. Chi lo può chiedere?
L'istanza può essere presentata da:
- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
- cittadini extracomunitari che intendono impugnare il provvedimento di espulsione o le decisioni in merito alle domande di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato
- apolidi residenti in Italia
- enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica
Il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato se il decreto del Giudice Delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese (art. 144 DPR 115/2002)
Non può chiedere il patrocinio l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
4. Quando può essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato?
La domanda può essere presentata in ogni stato e grado del processo sino alla definizione dello stesso, ma non se il procedimento è già concluso.
Sia in materia civile che in materia penale, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza (Cass. Civile II sezione 11 ottobre 23 novembre 2011 n. 24729). Nel penale può farsi riserva di presentare l’istanza entro 20 giorni dall’atto processuale in cui interviene per la prima volta l’avvocato.
5. Quali sono i limiti di reddito?
Il reddito annuale per conseguire il beneficio non deve essere superiore ad € 11.493,82 (reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi) ed è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.
Il Consiglio dell'Ordine deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva (ad esempio: pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili e per altre invalidità civili, assegno di separazione e divorzio a favore del coniuge, proventi da vendita di immobili all'estero, vincite lotterie, concorsi e giochi, interessi percepiti da Banche / Poste su conti correnti o da BOT, CCT, BTO, libretti e certificati di deposito, proventi da partecipazione a fondi di investimento) .
Solo in materia penale e nelle cause civili “transfrontaliere” (quando cioè la parte che chiede il beneficio è domiciliata in uno stato membro dell'Unione Europea, ad eccezione della Danimarca) il limite di reddito va aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio: separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio e tutte le cause inerenti i figli) ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.
Le persone offese dai reati di maltrattamenti, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale anche di gruppo, atti sessuali con minorenne, atti persecutori, nonché altri delitti contro la personalità individuale, se commessi in danno di minori (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p.), possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito.
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 291 quater T.U. Di cui al DPR 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1 del T.U. Di cui al DPR 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
6. Dove fare la domanda?
Processi civili: al Consiglio dell'ordine degli Avvocati dove ha sede il Giudice competente per la causa (da instaurarsi o già instaurata); se deve essere proposto ricorso in Cassazione, è competente il Consiglio dell'ordine degli Avvocati dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare.
Processi penali: al Giudice avanti il quale pende il procedimento.
Processi amministrativi: all’apposita Commissione presso Tribunale Amministrativo Regionale competente per il processo (da instaurarsi o già instaurato).
Processi tributari: all’apposita Commissione presso la Commissione Tributaria provinciale (di primo grado) o Regionale (appello)
7. Quale contenuto deve avere la domanda?
La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere:
a) le generalità del richiedente e del proprio nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico unitamente ai codici fiscali;
b) la richiesta di ammissione al patrocinio con l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, oppure l'indicazione dell'Ufficio Giudiziario avanti il quale verrà proposta la causa;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato attestante le condizioni di reddito complessivo del nucleo familiare determinato secondo i criteri sopra indicati (per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta quanto dichiarato; in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione);
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
e) le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione (solo per la cause civili).
La richiesta, compilata sull'apposito modulo fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente per le cause civili, deve essere sottoscritta dall'interessato che deve allegare copia del documento di identità. L'allegazione è necessaria anche se la firma viene autenticata dal difensore nominato. La domanda può essere depositata personalmente o dall'avvocato oppure spedita con lettera raccomandata.
Gli interessati, se il Giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
8. Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo aver ricevuto la domanda?
Nei dieci giorni successivi alla presentazione della domanda, il Consiglio dell'Ordine, valutati i presupposti della domanda, (limiti di reddito e non manifesta infondatezza della domanda) accoglie o rigetta la richiesta.
Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine accoglie o respinge la domanda è trasmessa all'interessato e al magistrato e all'ufficio finanziario competente, in caso di accoglimento.
9. L'ammissione al patrocinio può essere revocata?
Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice che procede può revocare il provvedimento di ammissione.
La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali mentre negli altri casi ha efficacia retroattiva.
Lo Stato ha in ogni caso diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
10. Quali sono gli effetti dell'ammissione?
Tutte le spese del processo sono pagate dallo Stato che corrisponde anche l'onorario all'avvocato e al consulente tecnico eventualmente nominato.
Ogni patto contrario è nullo.
11. Quali sono gli obblighi dopo l'ammissione?
Chi è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve comunicare le variazioni di reddito verificatesi nell'anno precedente, che determinano il superamento dei limiti previsti dalla legge per l'ammissione al beneficio. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione.
In caso di superamento dei limiti di reddito, l'ammissione al patrocinio viene revocata.
12. Come scegliere l'avvocato?
Il difensore deve essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco degli avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato; l'elenco è a disposizione presso ogni Consiglio dell'Ordine.
L'interessato può nominare un solo difensore.
13. Quando l'istanza viene respinta?
Il Consiglio dell'Ordine respinge la richiesta quando il limite di reddito è superiore a quello previsto dalla legge o in caso di manifesta infondatezza della domanda; la richiesta viene dichiarata inammissibile se priva delle indicazioni in fatto e in diritto e delle prove di cui si chiederà al giudice l'ammissione o se non vengono prodotti o integrati i documenti richiesti dal Consiglio dell'Ordine nel termine concesso.
Nei procedimenti penali, il magistrato respinge l'istanza oltre che negli stessi casi in può rigettarla il Consiglio dell'Ordine, anche se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di reddito dichiarate tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Prima di provvedere il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
14. Cosa succede se l'istanza viene respinta?
Per le cause civili, in caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'istanza può essere presentata al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.
Nel caso in cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato venga presentata per la proposizione di un ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello e il Consiglio dell'Ordine rigetti l'istanza, la nuova domanda deve essere presentata alla Corte di Appello.
Nei procedimenti penali, se l'istanza è respinta, è possibile presentare ricorso al Presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte di Appello) entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto.
La decisione può essere impugnata avanti la Corte di Cassazione entro 20 giorni dalla notificazione della stessa.
15. Cosa succede se l'istanza contiene falsità od omissioni?
Le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni e nelle indicazioni relative alle generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, alle condizioni di reddito e all'impegno di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, costituiscono reato punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
16. Al difensore nominato è possibile chiedere anche ulteriori pareri o attività?
Il difensore nominato è tenuto a prestare la propria opera professionale solo nell'ambito dell'incarico ricevuto. Allo stesso non può dunque essere richiesta ulteriore attività estranea a quella attinente al procedimento per il quale è stata concessa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per la quale, se del caso, dovrà essere presentata una nuova e distinta domanda).